Codice Terzo Settore

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300 mila associazioni, 1 milione di lavoratori, oltre 5 milioni di volontari: sono questi i numeri del grande e prezioso universo che in Italia costituisce il cosiddetto “Terzo settore”. Grazie alla legge 106/2016 e al “Codice del Terzo settore” che ne completa l’attuazione, si fa ordine in questo settore e gli si riconoscono ruolo e prerogative. La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, “padre” della riforma, è probabilmente la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

Le attività del terzo settore sono ispirate al principio costituzionale secondo il quale i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente e senza autorizzazione per svolgere attività di interesse generale per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Ci sono associazioni che svolgono attività di alto interesse pubblico. In Italia ce ne sono moltissime e rappresentano una risorsa fondamentale per la tenuta e lo sviluppo del nostro tessuto socio-economico.

REGISTRO UNICO DELLE ASSOCIAZIONI

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit oggi esistenti. E’ pubblico e accessibile a tutti in modalità telematica e consente di attingere a tutte le informazioni necessarie su ciascuna associazione iscritta. L’iscrizione è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dalla nuova legge.

OBBIETTIVI DELLA LEGGE

Con la legge sul terzo settore il legislatore ha voluto innanzitutto restituire dignità e centralità al generoso impegno di tantissime persone che, senza scopo di lucro e volontariamente, si impegnano per il bene comune in attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono infatti esclusi dal registro le amministrazioni pubbliche, le fondazioni bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale.

IMPRESE SOCIALI: COSA FANNO

L’elenco delle “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti del Terzo settore è riportato all’articolo 5 ed è dichiaratamente aggiornabile. Oltre alle attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) ne vengono aggiunte altre emerse negli ultimi anni come l’housing, l’agricoltura sociale, la legalità, il commercio equo, il microcredito, l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ecc.

I DOVERI

Gli Ets (Enti del Terzo settore), con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.

RISORSE PER IL TERZO SETTORE

Gli enti del Terzo settore possono accedere a una serie di esenzioni e vantaggi economici. In tutto si tratta di circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali). Un fondo ad hoc premierà i progetti più innovativi. Inoltre, senza oneri, le pubbliche amministrazioni potranno cedere alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione e coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali. Grazie alle nuove norme il meccanismo di erogazione sarà più veloce. Anche per chi investe in queste imprese sono previsti dei vantaggi: potrà infatti riavere – tramite deduzione o detrazione – il 30% delle risorse investite.

5 PER MILLE

Tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale potranno accedere alle risorse destinate con i 5 per mille. Nulla cambia per quanto riguarda le erogazioni agli enti che si occupano di ricerca scientifica e sanitaria, ai comuni che svolgono attività sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e agli enti di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

SERVIZIO CIVILE

Con l’istituzione del servizio civile universale si punta ad accogliere tutte le richieste di giovani che volontariamente decidono di dedicarsi agli altri e che intendono vivere un’esperienza in grado di ampliare e migliorare le proprie capacità e competenze anche in un’ottica di orientamento professionale. Gli ambiti in cui è possibile svolgere servizio civile sono molteplici: dall’assistenza ai più fragili alla protezione civile, dalla tutela dell’ambiente a quella del patrimonio storico, artistico e culturale, dallo sport all’agricoltura, dalla promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della tutela dei diritti umani alla cooperazione allo sviluppo.