Cyberbullismo

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“I ragazzi non vanno lasciati soli, lo avevamo promesso a Novara nel febbraio 2014 assieme alla Ministra Valeria Fedeli, allora vice presidente del Senato, e a Paolo Picchio, papà di Carolina. Oggi possiamo dire di essere stati di parola”. Era il maggio del 2017 e così la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, commentava l’approvazione definitiva dell’atteso provvedimento a tutela dei minori. Elena Ferrara era anche l’insegnate di musica di Carolina, una ragazza di soli 14 anni che, nel 2013, si tolse la vita dopo aver scoperto in rete un video a sfondo sessuale che la ritraeva mentre veniva sottoposta a una serie di molestie.

Purtroppo il dramma accaduto a Carolina o ad Andrea, “il ragazzo dai pantaloni rosa” anch’egli morto suicida, è comune a moltissimi altri ragazzini. Secondo il rapporto Censis del 2016, in Italia almeno 1 minore su 10 è vittima di bullismo e cyberbullismo e ad avere la peggio sono per il 70% le femmine. Quando il cyberbullismo è a sfondo sessuale si chiama sexting e anche in questo caso i dati, secondo i ricercatori, sono allarmanti: fin dagli 11 anni gli adolescenti “giocano” a scattarsi selfie intimi e senza vestiti e ad inviare immagini o video nelle chat senza rendersi del tutto conto della loro potenziale forza virale.

Grazie alla sensibilità dimostrata dal Partito Democratico e alla determinazione nel combattere questa battaglia contro prevaricazione e violenza ai danni dei minori, da quest’anno esiste una tutela in più: è legge n. 71 del 29 maggio 2017 contro il cyberbullismo secondo cui “un minore di almeno 14 anni potrà chiedere, senza l’intervento di un adulto, di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete al gestore del sito web o ai social network. E se non sarà cancellato entro 48 ore, potrà ricorrere al Garante della privacy”.

COS’È IL BULLISMO

Il bullismo è un fenomeno che vede coinvolti minori nella parti di vittime e “carnefici”. Le vittime sono ragazzi che, ripetutamente, vengono fatti oggetto di azioni di prevaricazione, offesa, violenza sia fisica che psicologica. I “carnefici” sono ragazzi che, singolarmente o in gruppo, colpiscono la vittima per avere potere su di lei, umiliarla, annientarne l’autostima.

COS’È IL CYBERBULLISMO

Per i giovanissimi che accedono alla rete spesso la distinzione tra vita reale e vita online è davvero minima. Spesso non hanno la necessaria e sufficiente consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze negative che azioni sviluppate in rete possono avere nella loro vita fuori dalla rete. Quando le molestie, le offese, le prevaricazioni, le prese in giro viaggiano attraverso il telefono, le mail, le chat, i social network, i siti di giochi on line, i forum on line e in genere tutte le nuove tecnologie si parla di cyberbullismo.

Gli atti di cyberbullismo possono assumere forme diverse: diffondendo pettegolezzi attraverso chat, messaggi, social network; postando o inoltrando informazioni, video, foto imbarazzanti o false di altre persone; rubando l’identità o il profilo di altri o costruendone di falsi allo scopo di danneggiare la reputazione della vittima; insultando o minacciando.

COME È NATA LA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

Proprio Carolina, allora 14enne, nella sua lettera d’addio il 5 gennaio 2013, auspicò che più nessuno potesse subire ciò che aveva coinvolto lei. Questa legge, dedicata a tutte le vittime di bullismo online, è nata da un’indagine conoscitiva in Commissione Diritti umani. Ciò che preme sottolineare è che non si tratta di una legge contro la Rete, ma di un provvedimento che vuole porre le basi per costruire un nuovo principio di cittadinanza digitale. Ciò che infatti la caratterizza non è un intento repressivo, bensì educativo, inclusivo e preventivo. Proprio per questo una particolare attenzione è stata riservata al ruolo della scuola.

COSA PUO’ FARE IL MINORE

Con la legge approvata nel 2017, il minore con più di 14 anni (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete a suo danno. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

IL RUOLO DELLE SCUOLE

La legge stabilisce che in ogni scuola sia individuato tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrato al cyberbullismo. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti quando venga a conoscenza di atti di cyberbullismo. Come previsto dalla legge 107 sulla Buona Scuola per il triennio 2017-2019 è prevista una formazione specifica del personale scolastico con i coinvolgimento di studenti ed ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

LOTTA AL CYBERBULLISMO

Con l’approvazione della legge è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.

INTERVENTI SANZIONATORI

Il Questore può intervenire convocando il “bullo” per ammonirlo e renderlo consapevole della gravità del gesto compiuto. Anche in ambito scolastico il dirigente è tenuto ad attivare percorsi di sostegno alle vittime e di rieducazione dei “bulli” inserendo nei regolamenti di istituto, in proporzione alla gravità degli atti, specifiche sanzioni disciplinari ispirate alla funzione rieducativa.