Unioni Civili

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Una vittoria dell’amore. Della speranza contro la paura, del coraggio contro la discriminazione. Così Matteo Renzi commentava l’approvazione della legge sulle unioni civili approvata il 20 maggio del 2016. Una legge attesa da decenni e che, finalmente, ha permesso di regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro, come stabilito dalla nostra Costituzione, il diritto a non essere discriminate. La legge n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà dal nome della promotrice e prima firmataria Monica Cirinnà, senatrice Pd) fissa inoltre la nuova disciplina delle convivenze eterosessuali.

UNIONI CIVILI: COME SI FA

Alla base delle unioni civili c’è un vincolo affettivo ed economico riconosciuto dalla legge. Possono unirsi civilmente persone maggiorenni dello stesso sesso. Come? Recandosi davanti all’ufficiale di stato civile insieme a due testimoni. L’atto di unione viene registrato nell’apposito “archivio dello stato civile” del proprio comune di appartenenza.

COGNOME E REGIME PATRIMONIALE

Al momento della registrazione dell’unione, “per la durata dell’unione civile”, la coppia può decidere di assumere o meno un cognome comune scegliendolo tra uno dei propri e una delle parti può anche stabilire di anteporre o posporre il proprio al cognome comune. Per quanto riguarda il regime patrimoniale, come nel matrimonio, le coppie possono scegliere tra comunione e separazione dei beni.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI

L’assistenza morale e materiale e alla coabitazione è l’obbligo principale che deriva dall’unione. Inoltre la legge prevede che ciascuna parte contribuisca, in relazione alle proprie possibilità (sia economiche che di capacità professionali e casalinghe) ai bisogni comuni. Tra i doveri derivanti dall’unione c’è anche quello di fissare una residenza comune e concordare l’indirizzo della vita familiare.

PENSIONE, TFR ED EREDITA’

Come nel matrimonio il partner superstite ha diritto alla pensione di reversibilità e al tfr della parte deceduta. Per quanto riguarda la successione, in caso di decesso di un membro della coppia, all’altro spetta il 50% dei beni mentre il resto va agli eventuali figli.

UNIONI CIVILI: QUANDO NON SI POSSONO FARE

Non possono unirsi civilmente due persone eterosessuali; qualora una delle parti sia già sposata o unita civilmente; se una delle parti è interdetta; se sussistono tra le parti rapporti di parentela; se una delle parti è stata condannata in via definitiva per l’omicidio del coniuge o della persona con cui era unita civilmente. L’unione è sospesa in caso di rinvio a giudizio o di sentenza non definitiva.

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE

Lo scioglimento di un’unione civile ricalca in gran parte la procedura che riguarda il divorzio. Esso interviene a seguito della morte di una delle parti; per volontà dei partner manifestata davanti all’ufficiale di stato civile cui segue, a distanza di almeno 3 mesi, domanda di scioglimento da parte di uno o di entrambi i partner; a seguito di una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.

DIFFERENZE CON IL MATRIMONIO

Con l’unione civile il partner può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, nel matrimonio la moglie deve aggiungere quello del marito al suo. Per sciogliere definitivamente un’unione civile è richiesto un periodo di separazione di 3 mesi, nel matrimonio per divorziare bisogna attendere da 6 mesi a 1 anno. Nell’unione civile non c’è obbligo di fedeltà, nel matrimonio ancora sì. L’unione civile non permette l’adozione, nemmeno quella del figlio biologico di uno dei partner da parte dell’altro, con il matrimonio sì. L’unione civile non consente di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, il matrimonio sì. Per entrambe le forme di unione è invece vietato, come stabilito dalla legge 40, il ricorso alla maternità surrogata.

CONVIVENZE DI FATTO: COSA SONO

Due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da un legame affettivo, possono scegliere di regolare la propria convivenza senza sposarsi o unirsi civilmente.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: COSA PREVEDE

Il contratto di convivenza viene stipulato, in forma scritta, davanti a un notaio o a un avvocato. Esso può contenere l’indicazione della residenza, il regime patrimoniale, il contributo di ciascuna parte alle necessità materiali ed economiche della vita comune.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MALATTIA E MORTE

Nei casi di malattia, ricovero o morte di una delle parti, l’altra ha il diritto/dovere all’assistenza e, se designato formalmente, su decisioni in merito a donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie. In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha inoltre diritto al subentro nel contratto di locazione o di continuare a vivere nella stessa abitazione per un periodo tra i 2 e i 5 anni se il deceduto è proprietario della casa. La convivenza di fatto permette l’inserimento nelle graduatorie per le case popolari. I conviventi di fatto hanno inoltre gli stessi diritti dei coniugi e delle persone unite civilmente per quanto riguarda l’assistenza in carcere.

RAPPORTI LAVORATIVI

Esclusa la sussistenza di altro tipo di rapporto di società o lavoro subordinato, al convivente impiegato nell’impresa dell’altro spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: QUANDO NON SI PUO’ FARE

Il contratto di convivenza non può essere sottoscritto quando una delle parti sia già sposata o unita civilmente; in caso di minore età, interdizione o condanna per omicidio o tentato omicidio di un altro partner.

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto si estingue in caso di matrimonio o unione civile di un membro della coppia di fatto, oppure in caso di morte. La decisione può essere assunta da entrambi le parti o da una sola delle due.

ALIMENTI

In caso di cessazione della convivenza, il giudice può stabilire “il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.